Art. 11.
(Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale).

      1. Il comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416-bis e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i reati previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del citato codice penale, le funzioni indicate al comma 1, lettera a), del presente articolo, sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente».